Condannata due anni fa in primo grado dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta a risarcire complessivamente 21 mila 588 euro alla Regione, ha proposto appello ed è stata assolta l'ex dirigente regionale Lucia Ravagli Ceroni, dal 2019 direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta.
La vicenda riguarda la reiterazione di contratti a tempo determinato nei primi anni duemila per cinque dipendenti regionali, quando Ravagli Ceroni era dirigente responsabile della Direzione sviluppo organizzativo della Regione. Con cinque sentenze passate in giudicato, nel 2016 la Corte d'appello di Torino aveva condannato l'ente pubblico a risarcire i lavoratori per l'illecita reiterazione di contratti: di qui le contestazioni a Lucia Ravagli Ceroni da parte dell'ex procuratore regionale della Corte dei conti per la Valle d'Aosta Giuseppe De Rosa.
In tutte le cinque sentenze depositate nelle scorse settimane, i giudici contabili della prima sezione giurisdizionale centrale d'appello scrivono di ritenere che "la pur innegabile connotazione abusiva dei reiterati conferimenti dei contratti a termine, in grado di dar luogo, a beneficio del lavoratore 'precarizzato', alla tutela risarcitoria del cosiddetto danno comunitario, non possa generare, di per sé solo, e sotto forma di danno indiretto, la responsabilità amministrativa della dirigente regionale che quei contratti aveva sottoscritto".
I magistrati d’appello in particolare hanno “tenuto anche conto del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale operato dalla sezione giurisdizionale regionale per la Valle d’Aosta in recenti giudizi integralmente sovrapponibili per oggetti e soggetti coinvolti a quello all’odierno esame”: il riferimento è ad altre cinque sentenze di primo grado, con cui nel marzo 2024 era stata assolta la stessa Ravagli Ceroni.
I giudici sottolineano in particolare “la non linearità della disciplina, vigente all’epoca dei fatti, riguardante i contratti a tempo definito” e il fatto che “i contratti a termine dichiarati poi illegittimi sono stati stipulati attingendo, di volta in volta, a specifiche graduatorie di idonei stilate all’esito di selezioni pubbliche”. Ma anche che “la quantificazione del danno risarcibile in capo all’amministrazione (per l’intervenuta illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro) è emersa solo all’esito di un lungo ed articolato iter contenzioso, che si è sviluppato in ben quattro gradi di giudizio”.
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